Chiarimenti: quesiti – risposte Marcone Foggia

Quesito n. 1

Come requisito di partecipazione riguardante le categorie e classifiche dei lavori viene richiesto una prevalente OG1 III BIS (E.1.249.508,35) e come categorie specialistiche os28 II E. 355.241,07 – OS30 I E. 169.913,91 – OS3 I E.83.740,69 OPPURE UNA OG11 III BIS.
Ma in riferimento alla OG11 facendo la somma degli importi e. 355.241,07+169.913,91+83.740,69= e. 608.895,67
quindi l’impresa per partecipare deve essere qualificata nella categoria OG11 CLASSIFICA III oppure CLASSIFICA II  sfruttando il 20% di incremento  ed arrivando quindi ad E. 619.200,00.

Risposte al quesito n. 1

Trattasi di un refuso di stampa presente nel bando di gara che, erroneamente, a pagina 2, riporta l’indicazione della categoria OG11, classifica III bis.

L’indicazione corretta, come peraltro indicato nel disciplinare di gara, è quella della categoria OG11 classifica III.

La possibilità dell’incremento della classifica di un quinto è disciplinata dall’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

 

Quesito n. 2

Con riferimento alla gara indicata in oggetto si chiedono chiarimenti in merito a:

La scrivente è in possesso delle categorie OG1 V^ e OG11 II^. Dal computo metrico della sicurezza si evince che gli oneri della sicurezza ricadono interamente nella categoria prevalente OG1 coperta ampiamente dall’iscrizione posseduta.

Pertanto la somma degli importi delle categorie specialistiche assorbite dalla OG11 è di € 608.895,66; la classifica della categoria OG11 II^ pari ad € 516.000,00 incrementata del 20% ammonta ad € 619.200,00.

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede se possiamo partecipare alla gara usufruendo dell’incremento del 20% sulla categoria OG11.

Risposte al quesito n. 2

Vedasi risposta al quesito n. 1

 

Quesito n. 3

In riferimento alla gara in oggetto si chiede se è possibile partecipare alla gara nel seguente modo:

Categoria prevalente OG1 – Avvalimento

Categoria scorporabile (non SIOS maggiore del 10%) OS28 – Avvalimento

Categoria scorporabile (SIOS minore del 10%) OS30 – Avvalimento o subappalto

Categoria scorporabile (non SIOS minore del 10%) OS3 – Avvalimento o subappalto

Risposta al quesito n. 3

La risposta è negativa. Come principio generale dell’assorbimento si ricorda che l’impresa qualificata nella categoria OG11 può sempre eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30, per la classifica corrispondente a quella posseduta e non viceversa.

Ad integrazione delle previsioni dell’art. 89 comma 11 del D.Lgs 50/2016 è intervenuto il Decreto 10 novembre 2016 n. 248 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che ha  individuate le opere  (SIOS) per le quali non è ammesso l’avvalimento qualora il loro valore superi il 10% dell’importo totale dei lavori e per le quali ai sensi dell’art. 105 comma 5 del Codice, l’eventuale subappalto non può superare il 30% dell’importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

La categoria scorporabile OG11, (categoria SIOS) complessivamente pari ad €. 609.241,00   risulta maggiore sia del 10%   che del 30% dell’importo delle opere.

 

Quesito n. 4

In riferimento alla gara in oggetto si chiede:

4.1) E’ prevista l’anticipazione contrattuale;

4.2) Premesso che sembrerebbe non previsto il trattamento delle strutture metalliche finalizzato a garantire la resistenza al fuoco delle stesse, è possibile proporre al punto 3) opportuna soluzione migliorativa finalizzata a garantire la resistenza al fuoco delle strutture attualmente previste in metallo?

4.3) Il disciplinare al punto 10) “subappalto” prevede l’obbligatorietà di indicare nell’offerta la terna dei subappaltatori pena esclusione. Il decreto correttivo del Dlgs 50/2016 elimina l’obbligo di indicare nell’offerta una rosa di tre subappaltatori per appalti inferiori a €. 5.200.000,00. Rimane pertanto confermata tale vigenza normativa o si intende rimanere con le previsioni del bando?

Risposte al quesito n. 4

4.1) Se per un verso l’articolo 35, comma 18, del Codice prevede l’anticipazione pari al 20% rapportata all’importo del contratto d’appalto e non all’importo stimato dell’appalto; allo stato, non risulta ancora abrogato l’articolo 12 comma 1 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 che vieta l’anticipazione e che al comma 5 recita testualmente:

E’ fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed agli enti pubblici economici, di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell’Unione Europea.”

In attesa di un chiarimento in merito del legislatore, si ritengono valide le previsioni del Capitolato Speciale di appalto di gara.

 4.2) Trattandosi di offerte migliorative su di un progetto esecutivo, le soluzioni da proporre non possono stravolgere strutturalmente l’intervento progettato.

Nello specifico, la struttura progettata è costituita da profili pressopiegati a freddo ricavati da coils, già zincati a caldo in officina, nonché da pannelli in fibrocemento. La resistenza al fuoco di tale struttura sarà garantita dagli strati di ricoprimento della stessa che possono avere un REI 60, 90, 120, 180 in funzione della tipologia di pannellatura, del numero di strati e del loro spessore e che da progetto garantiscono un REI 60.

4.3) L’articolo di legge cui si fa riferimento nel quesito, art. 105 comma 6 del Dlgs 50/2016 smi, prevede la obbligatorietà dell’indicazione della terna di subappaltatori, oltre che per appalti sopra soglie comunitarie, anche per appalti che prevedano attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, così come individuate al comma 53 dell’art. 1 della Legge 190/2012. Alcune delle attività elencate sono ricomprese nel progetto esecutivo in appalto.

 

Quesito n. 5

Spett. STAZIONE APPALTANTE

con riferimento al contenuto della busta “B” OFFERTA TECNICA, nel Disciplinare di Gara si legge all’art.16:

… L’Offerta Tecnica, consiste nella proposta progettuale offerta in ordine alla realizzazione dei lavori oggetto di gara, redatta e costituita da un elaborato tecnico, in formato A4, della lunghezza massima di 30 facciate […] nel conteggio delle pagine non rientrano, invece, le schede tecniche

Si chiede, dunque, di specificare se sia possibile presentare elaborati grafici a supporto dell’offerta tecnica, oltre la relazione, le schede tecniche ed il Modello 4 citati dall’articolo 16.

Risposte al quesito n. 5

La risposta al quesito proposto è positiva.

 

Quesito n. 6

Con il possesso della OG1 classe V e con una OG11 classe II si può partecipare alla gara senza far parte di un ATI considerato che con il requisito della OG1 classe V rientra nel subappalto del 30%?

Risposta al quesito n. 6

Pur non essendo chiaro il passaggio nel quesito riguardo il subappalto, la risposta per la partecipazione alla gara è positiva. Il possesso della OG11 cl. II incrementata di un quinto ai sensi dell’art. 61 comma 2 del DPR 207/10 consente la partecipazione alla gara in questione.

 

Quesito n. 7

Con la presente si chiede se è possibile partecipare in forma singola con la categoria OG1 IV bis e OS30 II subappaltando per intero le categoria OS28 e OS3 inferiori al 30% dell’importo della gara.

Risposta al quesito n. 7

La risposta è positiva visto che le categorie non possedute sono contenute nell’importo complessivo della prevalente e  che le stesse possono essere subappaltate nel limite complessivo del 30% del contratto.

 

Quesito n. 8

1) Dopo aver letto la risposta al quesito n. 5, si chiede se c’è un numero limite all’elaborazione di tavole grafiche;

2) a pag. 40 del disciplinare di gara si dice:” Modello 4, denominato “Migliorie e voci aggiuntive” da inserire nella Busta B “Offerta Tecnica; le migliorie proposte in sede di offerta tecnica dovranno essere analiticamente riportate in dichiarazione redatta ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, da prodursi preferibilmente utilizzando il predetto Modello 4, con la quale il concorrente riporta, in luogo di quanto previsto in progetto alla voce “n. ordine tariffa” un’analoga lavorazione, quale voce aggiuntiva, contraddistinta con un nuovo “n. ordine tariffa” desunta dal Computo Metrico Estimativo e dall’Elenco Prezzi.”; oltre alla compilazione del modello 4 va prodotto un computo metrico e un elenco prezzi? Se si inserendo solo le voci facente parte l’offerta migliorativa o bisogna realizzare un computo ed elenco prezzi con tutte le voci poste a base di gara e in aggiunta quelle della proposta tecnica?

3) Per quanto riguarda la voce n. 109 del computo metrico estimativo, si chiede se il prezzo unitario è comprensivo di posa in opera, quale è la resistenza al fuoco, e quali sono i trattamenti previsti di cui parla la voce.

Risposta al quesito n. 8

8.1) Nel Disciplinare di Gara si legge all’art.16:

“… L’Offerta Tecnica, consiste nella proposta progettuale offerta in ordine alla realizzazione dei lavori oggetto di gara, redatta e costituita da un elaborato tecnico, in formato A4, della lunghezza massima di 30 facciate […] nel conteggio delle pagine non rientrano, invece, le schede tecniche”. Ciò detto, nel rispetto della previsione riguardo il numero di pagine massimo della offerta tecnica, non ci sono limiti nel numero  elaborati grafici a supporto.

8.2) Per facilità di lettura da parte della commissione delle migliorie proposte, si ritiene  opportuno, anche se non richiesto, predisporre un computo con tutte le voci definitive (a base d’asta invariate e proposte)  magari compilate con colorazioni differenti.

8.3) Il prezzo unitario è compreso di fornitura e posa in opera. La resistenza al fuoco scaturisce dalla destinazione d’uso degli ambienti da REI 60, 90 e 120 in funzione delle lastre in fibro-cemento e/o cartongesso previste per i paramenti di rifinitura delle strutture Steel – Frame. Pertanto la resistenza al fuoco delle pareti è una caratteristica intrinseca dell’intero componente.

Quesito n. 9

1. Si chiede se gli elaborati dell’offerta tecnica debbano essere sottoscritti da un tecnico abilitato.

2. Nel CME allegato al bando, in merito alla voce n. 15, tariffa ARC.19-VA.A_01 “Fornitura e posa in opera di pannello isolante termoacustico in lana di roccia (…) dai parametri prestazionali di isolamento acustico e di trasmittanza indicati negli elaborati di progetto” si chiede di indicare in quali elaborati sono indicati tali parametri o, laddove non fossero indicati, si chiede di fornirli in risposta a tale quesito, al fine di poter redigere offerta tecnica migliorativa.

3. Si chiede se, oltre alle lavorazioni oggetto della presente gara, sono previsti interventi di riqualificazione delle aree esterne adiacenti all’edificio. In caso di risposta negativa, l’eventuale offerta di opere aggiuntive migliorative riguardanti la riqualificazione delle suddette aree sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione?

Risposta al quesito n. 9

9.1) Trattandosi di elaborati progettuali che costituiranno elaborati della progettazione esecutiva integrata, è necessario che tutti gli elaborati siano siglati e timbrati da tecnici abilitati secondo le specifiche competenze degli Ordini/Collegi di appartenenza.

9.2) Il parametro termoacustico dell’intera parete è ricavabile dalla composizione dell’intero pacchetto sia per i valori termici che acustici. La lana di roccia come riportato nell’elaborato IM-CT ha un valore di resistenza termica pari a 3,030. L’isolamento acustico di facciata è pari a 50 decibel.

9.3) Le aree adiacenti all’edificio non fanno parte del progetto in gara. Non si conosce l’orientamento della Commissione nell’eventualità prospettata visto che la stessa, al momento, non è stata ancora nominata.

Quesito n. 10

Buongiorno, in merito ai requisiti richiesti per questa gara, vorrei porre il seguente quesito:

OG1 IV € 2’582.000

OG11 I  € 309’000.00

OG3 II  € 516’000.00

OG6 I   €258’000.00

Avendo noi una OG1 di IV ed una OG11 di prima, per quanto riguarda la OG1 copriremmo tutta la categoria, mentre per quanto riguarda la OG11 andremmo a coprire integralmente la OS30 e la OS 3  ed una parte di OS 28 , arrivando noi con la OG11 ad un importo di € 309’000.00, la restante parte di OS28 noi la andremmo a subappaltare interamente, quindi secondo questo ragionamento noi abbiamo tutti i requisiti per partecipare a questa gara.

Risposta al quesito n. 10

La risposta è positiva.

Quesito n. 11

Premesso che per la gara in oggetto è previsto una unica relazione di 40 facciate, vorremmo chiedere se oltre la relazione è possibile fare delle tavole progettuali A3, oppure  integrare ad una relazione più breve delle tavole A3, grazie.

Risposta al quesito n. 11

Vedasi risposte n. 5 e risposta n. 8.1)

Quesito n. 12

Buongiorno, in riferimento alla gara in oggetto indicata, si richiede, per poter fare le proposte migliorativi in termini di risparmio energetico, la Relazione Energetica di cui al c. 1 dell’art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici.

Risposta al quesito n. 12

Vedasi Tavola IM-CT di progetto.

Quesito n. 13

Con la presente, in relazione ai lavori in oggetto, nella polizza la data della gara è uguale alla data della presentazione dell’offerta? Visto che nel bando si comunica che la data di apertura verrà comunicata solo 48 ore prima?

 

Risposta al quesito n. 13

La data gara è la stessa di scadenza della presentazione offerta.

 

Quesito n. 14

Dopo aver letto la risposta al quesito n.8, si chiede se c’è la possibilità di ricevere il file editabile del computo metrico posto a base di gara, così da facilitare la produzione dell’elaborato da voi richiesto.

 

Risposta al quesito n. 14

Come da richiesta si allegano i files editabili.

 

Computo editabili

 

Quesito n. 15

Buonasera,

Nel disciplinare di gara è richiesta la seguente dichiarazione:

Dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’impresa, con L’INDICAZIONE DEL  TEMPO OFFERTO PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE. Tale tempo dovrà essere espresso in giorni naturali e consecutivi.  Si precisa altresì,  che il tempo di esecuzione non potrà essere inferiore a 180 giorni , pena la non attribuzione del punteggio relativo (verrà  assegnato punteggio zero i n caso di esecuzione  di durata inferiore  a 180 giorni).

Pertanto, si richiede se il limite temporale da ribassare siano max 180 giorni  o se il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che dichiari di effettuare i lavori di esecuzione in soli 180 giorni naturali e consecutivi.

 

Risposta al quesito n. 15

Premesso che il cronoprogramma  del progetto prevede  per il completamento  dei lavori un arco temporale pari a 365 giorni naturali, dalla lettura del Disciplinare di gara, si evince la volontà dell’Amministrazione di ridurre a massimo 180 giorni la esecuzione degli stessi. Naturalmente, così come disciplinato dai documenti di gara, a tale offerta corredata da apposito cronoprogramma sarà attribuito il punteggio massimo previsto per tale criterio. Non saranno prese in considerazione, e pertanto verrà attribuito un punteggio pari a 0 (zero) le offerte che proporranno un tempo di realizzazione inferiore a 180 giorni.