Provvedimenti dirigenti
Art. 23 del Dlgs n. 33 del 2013
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita’ di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
N.B.
- I provvedimenti di cui all’art. 23, comma 1, lettera b) sono presenti nella sezione ex art. 37 sezione Bandi di gara e contratti